(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 36 del 5 settembre 2001)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto  l'Art.  4,  comma 2, lettera b-ter), della legge regionale
8 aprile  1997,  n. 10, come modificato dall'Art. 6, comma 208, della
legge  regionale  22 febbraio 2000, n. 2, che prevede la possibilita'
per  il  fondo regionale per lo sviluppo della montagna di finanziare
interventi  diretti  a  fornire  aiuti  alle imprese commerciali, ivi
compresi i pubblici esercizi, finalizzati alla riduzione dei maggiori
costi  dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di
aiuto "de minimis" definito dalle norme comunitarie;
    Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 0281/Pres.
dell'11 agosto  2000  con  il quale e' stato approvato il regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi alle
imprese  del  settore  commerciale  ai  sensi  dell'Art.  4, comma 2,
lettera b)-ter della legge regionale n. 10/1997;
    Vista la propria deliberazione n. 1621 dell'11 maggio 2001 con la
quale  e' stato approvato il documento di indirizzo programmatico per
l'anno  2001 per il fondo regionale per lo sviluppo della montagna ai
sensi  e  per  gli  effetti dei commi 3 e 4, dell'Art. 4, della legge
regionale 8 aprile 1997, n. 10;
    Considerato  che  il  citato documento di indirizzo programmatico
contempla  al  punto  B2  il  progetto  "Contributo compensativo alle
imprese per il differenziale di costo montagna-pianura" prevedendo di
modificare  il  regolamento  approvato  con il decreto del presidente
della  giunta  regionale  n.  0281/2000  per  mirare  in maniera piu'
precisa alle finalita' cui l'intervento risponde;
    Ritenuto   pertanto   necessario   procedere  alla  modifica  del
regolamento  approvato con il richiamato decreto del Presidente della
giunta  regionale  0281/Pres. al fine anche di riformularlo alla luce
delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale  in  materia  di
commercio n. 8 del 19 aprile 1999;
    Ritenuto  necessario differenziare il volume massimo di ricavi ai
fini   dell'ammissibilita'   della  domanda  per  i  distributori  di
carburanti, per le rivendite di generi di monopolio, valori bollati e
similari  e  per  le  rivendite  di  giornali in considerazione delle
particolari  modalita'  di  imposizione  cui  sono  assoggettati tali
soggetti;
    Ritenuto  di  non  prevedere  la corresponsione del contributo in
parola  alle  imprese  del  settore  commerciale  poste  nella zona A
considerata  zona  a basso disagio ai sensi della classificazione del
territorio  montano individuata con propria deliberazione n. 3303 del
31   ottobre  2000  in  quanto  si  rende  necessario  razionalizzare
l'utilizzo   delle   risorse  disponibili  indirizzandolo  verso  gli
esercizi posti in zone con maggiore disagio;
    Ritenuto   altresi'  necessario  identificare  quattro  tipologie
commerciali  oggetto di distinti punteggi e precisamente il commercio
di   generi  alimentari,  il  commercio  di  generi  non  alimentari,
somministrazione al pubblico di alimentari e bevande, distributori di
carburante;
    Ravvisata  la  necessita'  di  provvedere  alla nuova definizione
delle  modalita'  e  dei criteri per la concessione dei contributi in
parola mediante un'apposita disciplina regolamentare;
    Ritenuto  pertanto  di  sostituire  il  regolamento approvato con
decreto  del  presidente della giunta regionale n. 0281/Pres. dell'11
agosto 2000;
    Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  Giunta  regionale n. 2289 del
13 luglio 2001.
Decreta:      E'  approvato, nel testo allegato al presente atto, del
quale   costituisce   parte   integrante   e  sostanziale,  il  nuovo
"regolamento  concernente  criteri  e modalita' per la concessione di
contributi alle imprese del settore commerciale ai sensi dell'Art. 4,
comma   2,   lettera  b)-ter,  della  legge  regionale  n.  10/1997",
sostitutivo del precedente approvato con decreto del presidente della
giunta regionale n. 0281/Pres. dell'11 agosto 2000.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
      Trieste, 26 luglio 2001

                                TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 20 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 42

Regolamento  concernente  criteri  e  modalita' per la concessione di
contributi alle imprese del settore commerciale ai sensi dell'Art. 4,
comma 2, lettera b)-ter della legge regionale n. 10/1997.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  Il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione
degli  interventi  contributivi alle imprese del settore commerciale,
di  cui  all'Art.  4,  comma 2, lettera b)-ter, della legge regionale
8 aprile 1997,  n.  10, come modificato dall'Art. 6, comma 208, della
legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.