(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 5 settembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'Art. 4, comma 2, lettera b-ter), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come modificato dall'Art. 6, comma 208, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, che prevede la possibilita' per il fondo regionale per lo sviluppo della montagna di finanziare interventi diretti a fornire aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto "de minimis" definito dalle norme comunitarie; Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 0281/Pres. dell'11 agosto 2000 con il quale e' stato approvato il regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera b)-ter della legge regionale n. 10/1997; Vista la propria deliberazione n. 1621 dell'11 maggio 2001 con la quale e' stato approvato il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2001 per il fondo regionale per lo sviluppo della montagna ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4, dell'Art. 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10; Considerato che il citato documento di indirizzo programmatico contempla al punto B2 il progetto "Contributo compensativo alle imprese per il differenziale di costo montagna-pianura" prevedendo di modificare il regolamento approvato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 0281/2000 per mirare in maniera piu' precisa alle finalita' cui l'intervento risponde; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del regolamento approvato con il richiamato decreto del Presidente della giunta regionale 0281/Pres. al fine anche di riformularlo alla luce delle disposizioni di cui alla legge regionale in materia di commercio n. 8 del 19 aprile 1999; Ritenuto necessario differenziare il volume massimo di ricavi ai fini dell'ammissibilita' della domanda per i distributori di carburanti, per le rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari e per le rivendite di giornali in considerazione delle particolari modalita' di imposizione cui sono assoggettati tali soggetti; Ritenuto di non prevedere la corresponsione del contributo in parola alle imprese del settore commerciale poste nella zona A considerata zona a basso disagio ai sensi della classificazione del territorio montano individuata con propria deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000 in quanto si rende necessario razionalizzare l'utilizzo delle risorse disponibili indirizzandolo verso gli esercizi posti in zone con maggiore disagio; Ritenuto altresi' necessario identificare quattro tipologie commerciali oggetto di distinti punteggi e precisamente il commercio di generi alimentari, il commercio di generi non alimentari, somministrazione al pubblico di alimentari e bevande, distributori di carburante; Ravvisata la necessita' di provvedere alla nuova definizione delle modalita' e dei criteri per la concessione dei contributi in parola mediante un'apposita disciplina regolamentare; Ritenuto pertanto di sostituire il regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0281/Pres. dell'11 agosto 2000; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2289 del 13 luglio 2001. Decreta: E' approvato, nel testo allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, il nuovo "regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera b)-ter, della legge regionale n. 10/1997", sostitutivo del precedente approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0281/Pres. dell'11 agosto 2000. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 26 luglio 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 20 agosto 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 42 Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera b)-ter della legge regionale n. 10/1997. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione degli interventi contributivi alle imprese del settore commerciale, di cui all'Art. 4, comma 2, lettera b)-ter, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come modificato dall'Art. 6, comma 208, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.